NUOVO TESTO
ART. 275 COMMA 3 CODICE DI PROCEDURA PENALE
3- La misura degli arresti
domiciliari può essere disposta solo quando ogni altra misura risulti
inadeguata. La custodia cautelare in carcere può essere applicata soltanto
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui al
Libro II Titolo XII Capo III Sezione I del Codice Penale, nonché a quelli
ricompresi nell’art. 51 comma 3 bis del Cpp o negli artt. 4 comma 1 bis, 4 comma
1 ter e 4 comma 1 quater della Legge n° 354/75, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, o che siano
acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti
che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
RELAZIONE
La modifica proposta interessa un solo comma
di un solo articolo del Codice di Procedura Penale, l’art. 275, che reca nella
rubrica: Criteri di scelta delle misure.
La modifica punta a far sì che ove il
Giudice ritenga di dover imporre una misura custodiale, questa debba essere
quella degli arresti domiciliari.
La custodia cautelare in carcere, invece,
resterebbe riservata solo ai gravi reati, che già precedenti normative hanno
individuato e che il testo della novella legislativa si limita a riproporre.
Il testo proposto, inoltre, fa salva la
possibilità in ogni caso che la custodia cautelare in carcere possa essere
sostituita da altre misure meno afflittive, in ciò uniformandosi a recenti
sentenze della Corte Costituzionale; e sempre facendo salve le ipotesi di gravi
patologìe e/o situazioni personali (donne incinte etc) già disciplinate dal
Codice e che già escludono la possibilità di imporre la custodia cautelare in
carcere.
Con tale nuova normativa si ridurrebbe
drasticamente e in maniera relativamente rapida l’affollamento carcerario, in
considerazione della alta incidenza del numero di detenuti in custodia
cautelare.
Inoltre, si darebbe il via ad una crescita di
una edilizia di tipo carcerario “attenuato”, costituito da comunità che
potrebbero accogliere gli indagati in stato di arresti domiciliari, edilizia
che potrebbe essere sostenuta da investitori privati.
Il carcere, di fatto, resterebbe riservato
solo ai detenuti definitivi o a coloro che trasgrediscano le prescrizioni
imposte o a coloro che non dispongano di un domicilio (facilmente reperibile,
peraltro, presso comunità di tipo sociale o religioso).
Si tratta di un intervento strutturale che
supera la concezione del carcere quale misura cautelare, e che prende atto del
fallimento della limitazione imposta dal testo vigente dell’art. 275 comma 3
Cpp (La custodia cautelare in carcere può
essere disposta solo quando ogni altra misura risulti inadeguata”).
Avv. Lucio Marziale
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